DL 27.12.2024 N. 202 (C.D. “MILLEPROROGHE”) CONV. L. 21.2.2025 N. 15 – PRINCIPALI NOVITÀ

PREMESSA

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302 ed entrato in vigore il 28.12.2024, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 27.12.2024 n. 202 è stato convertito nella L. 21.2.2025 n. 15, pubblicata sulla G.U. 24.2.2025
n. 45 ed entrata in vigore il 25.2.2025, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024 convertito.

  1. “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” – RIAMMISSIONE IN CASO DI DECANDENZA

Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione originaria, pertanto la riammissione non può riguardare:

  • carichi che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione, non erano stati inclusi nella relativa domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, ad esempio in quanto consegnati oltre il 30.6.2022.

1.1 Ambito applicativo

La legge parla di debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, quindi ne dovrebbe derivare che:

  • non sono riammessi i debitori che non hanno avuto accesso alla rottamazione per trasmissione della domanda oltre il 30.6.2023;
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31.12.2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche, eventualmente, di tutte le rate);
  • la riammissione non riguarda i debitori che hanno pagato tardivamente le rate, ma senza sforare il limite di tolleranza dei 5 giorni (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione);
  • la riammissione non riguarda altresì i debitori che hanno pagato puntualmente le rate (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione).

I debitori che, in costanza dei requisiti di legge, beneficiano della riammissione, dovranno presentare domanda entro il 30.4.2025 con i modelli che verranno approvati dall’Agente della riscossione, utilizzando i nuovi bollettini di pagamento.

1.2 Benefici

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA);
  • degli interessi di mora applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
  • degli aggi di riscossione.

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada vengono meno gli interessi e le maggiorazioni di legge, ma non le sanzioni.

1.3 Presentazione della domanda di riammissione

Il procedimento di riammissione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2025, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

La domanda di riammissione non deve necessariamente riguardare tutti i carichi oggetto della domanda presentata entro il 30.6.2023.

La domanda di riammissione va presentata anche se nulla è dovuto, ad esempio in quanto le rate sono state pagate ma tardivamente oltre i 5 giorni di tolleranza.

1.4 Effetti della domanda di riammissione

Una volta presentata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi di beni mobili e ipoteche.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse stata iscritta l’ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Vi sono anche effetti sul c.d. “blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni, quindi si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

La presentazione della domanda dovrebbe consentire il rilascio del DURC.

1.5 Comunicazione dell’Agente della Riscossione

A seguito della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore, entro il 30.6.2025, l’ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

1.6 Versamento degli importi

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;
  • le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025.

I versamenti possono avvenire:

  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • tramite domiciliazione bancaria;
  • oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.

Divieto di compensazione

È in ogni caso esclusa la compensazione degli importi dovuti con crediti disponibili.

Interessi da rateizzazione

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

1.7 Somme pagate in precedenza

In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

1.8 Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Dilazione delle somme residue

In caso di decadenza dalla rottamazione sembra possibile presentare una domanda di dilazione delle somme residue, salvo che il debitore sia ormai decaduto dalla dilazione prima di accedere alla rottamazione.

  1. PROROGA DELLE DELIBERE PER IL 2024 PER L’IMU O ALTRI TRIBUTI LOCALI – VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI ENTRO IL 28.2.2025

I co. 2-bis e 2-ter dell’art. 1 del DL 202/2024, inseriti in sede di conversione in legge, intervenendo sui co. 72 e 73 dell’art. 1 della L. 213/2023, stabiliscono “a posteriori” la proroga dei termini di pubblicazione relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l’anno 2024.

In particolare, viene disposto che tali delibere sono efficaci per l’anno 2024 se risultano al contempo:

  • inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2024 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2024);
  • pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 7.2.2025 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2024).

La medesima proroga si applica, sempre con riferimento alle delibere di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti riferiti all’anno 2024, per i tributi locali di cui all’art. 13 co. 15-ter del DL 201/2011 (ossia i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU, nonché dalla TARI ex art. 3 co. 5-quinquies del DL 228/2021).

Termine di versamento della maggiore IMU dovuta

Se l’IMU dovuta per l’anno 2024 in forza delle delibere “prorogate”, rispetto a quella già corrisposta entro il 16.12.2024 (termine di versamento del saldo IMU per il 2024), risulta:

  • maggiore, la differenza va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 28.2.2025;
  • minore, spetta il rimborso secondo le regole ordinarie (entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ai sensi dell’art. 1 co. 164 della L. 296/2006).

Tali previsioni non riguardano gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92. Tali enti versano infatti l’IMU dovuta per ciascun anno secondo la ripartizione in tre rate ai sensi dell’art. 1 co. 763 della L. 160/2019, per cui in riferimento all’IMU dovuta per il 2024:

  • dovevano versare le prime due rate entro rispettivamente il 17.6.2024 ed il 16.12.2024, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per l’anno 2023;
  • dovranno invece versare entro il 16.6.2025 la terza e ultima rata, a conguaglio dell’IMU dovuta per il 2024 (calcolata in base alle aliquote da applicare per tale anno).
  1. ASSEMBLEE “A DISTANZA” PER SOCIETA’, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 

Il co. 14-sexies dell’art. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.12.2024) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020). Nello specifico, il termine di cui all’art. 106 co. 7 del DL 18/2020, scaduto il 31.12.2024, è stato differito al 31.12.2025.

In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee “tenute” – si badi, non solo “convocate” – fino a tale data, sarà possibile:

  • prevedere, nelle S.p.A., nelle S.a.p.a., nelle S.r.l., nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
  1. PROROGA DEL REGIME DI ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI 

L’art. 3 co. 10 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, rinvia all’1.1.2026 l’abolizione del regime di esclusione IVA per gli enti associativi e la conseguente introduzione del nuovo regime di esenzione previsto dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021.

Nello specifico, viene modificato l’art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava all’1.1.2025 la decorrenza delle citate disposizioni di riforma.

In sostanza, per effetto della modifica, viene prorogato di un ulteriore anno il regime di “decommercializzazione” IVA previsto per tali enti dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72.

Ciò significa, in particolare, che fino al 31.12.2025 continueranno ad essere escluse dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, dietro versamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, rese nei confronti di:

  • soci, associati, partecipanti;
  • associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Soltanto a partire dall’1.1.2026 tali operazioni, per effetto di quanto disposto dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, in linea generale, al regime di esenzione.

Secondo quanto espressamente indicato dall’art. 3 co. 10 del DL 202/2024 convertito, l’ulteriore rinvio è disposto “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).

  1. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZLS – PROROGA PER GLI INVESTIMENTI DALL’1.1.2025 AL 15.11.2025

Mediante i co. 14-octies – 14-decies dell’art. 3 del DL 202/2024, inseriti in sede di conversione in legge, è stato previsto che il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 del DL 60/2024, si applichi anche agli investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025.

Tale agevolazione è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2025.

Modalità di accesso

Ai fini della fruizione del beneficio, gli operatori economici devono:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 22.5.2025 al 23.6.2025, l’ammontare delle spese am­missibili sostenute dall’1.1.2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15.11.2025;
  • a pena di decadenza dall’agevolazione, comunicare dal 20.11.2025 al 2.12.2025 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati i modelli di comunicazione e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.

  1. CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – INVESTIMENTI SOSTENUTI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’art. 13 co. 1-quinquies del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 38 co. 2 del DL 19/2024, ha previsto che sono agevolabili ai fini del credito d’imposta transizione 5.0 gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dall’1.1.2024.

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICO/ALBERGHIERE – PROROGA PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL 31.10.2025

L’art. 14 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, prevede la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152.

  1. ACCESSO AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO PER LE ONLUS

L’art. 12 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, intervenendo ulteriormente sull’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2025 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille dell’IRPEF applicabile alle ONLUS.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (avvenuta il 23.11.2021), quindi dal 2026.

Fino al 31.12.2025, le suddette ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

  1. RINVIO DELL’APPROVAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI RELATIVI AL PERIODO D’IMPOSTA 2024 

Con l’art. 3-bis co. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene disposto il rinvio dal 28.2.2025 al 17.3.2025 dei termini previsti per l’Agenzia delle Entrate per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, relativi al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025, IRAP 2025, CNM 2025, 730/2025 e 770/2025).

Approvazione del modello 770/2025

Il modello 770/2025, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, è stato comunque approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2025 n. 75896.

  1. RINVIO DEL TERMINE INIZIALE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D’IMPOSTA 2024 

Con l’art. 3-bis co. 4 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, a seguito del suddetto differimento dell’approvazione dei modelli dichiarativi, viene conseguentemente disposto il rinvio dal 15.4.2025 al 30.4.2025 dei termini iniziali di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025).

Conferma del termine finale

Non è stato modificato il termine finale di presentazione delle suddette dichiarazioni, in via telematica, stabilito al 31.10.2025 per i soggetti “solari”.

  1. RINVIO DELLA DISPONIBILITA’ DEI SOFTWARE ISA E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’art. 3-bis co. 5 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, proroga al 30.4.2025 il termine entro cui verranno resi disponibili ai contribuenti i software per:

  • la compilazione e trasmissione dei modelli ISA relativamente al periodo d’imposta 2024;
  • l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale relativamente al periodo 2025-2026.

A regime, i citati programmi informatici devono infatti essere messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile di ogni anno, secondo quanto previsto dall’art. 9-bis co. 5-bis del DL 50/2017 (per quanto riguarda gli ISA) e dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 13/2024 (per quanto riguarda il concordato preventivo biennale).

Conferma del termine di adesione al concordato preventivo

Lo slittamento al 30.4.2025 del termine per la messa a disposizione dei software in oggetto non influisce sul termine per aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026, che non è stato prorogato e rimane fissato al 31.7.2025 per i soggetti “solari”.

  1. LAVORO DIPENDENTE A TERMINE – INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSALI IN ASSENZA DI PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – PROROGA 

L’art. 14 co. 3 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, modificando ulteriormente l’art. 19 co. 1 lett. b) del DLgs. 15.6.2015 n. 81, disponendo la proroga dal 31.12.2024 al 31.12.2025 del regime transitorio introdotto dall’art. 24 del DL 48/2023.

Fino al 31.12.2025, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda che regolino le causali per l’apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi nel rispetto del limite massimo pari a 24 mesi.

13. DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI 

L’art. 13 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Imprese della pesca e dell’acquacoltura

Mediante l’art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, il suddetto termine è stato invece rinviato al 31.12.2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

13.1 Obbligo di stipula di polizze catastrofali

La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

13.2 Sanzioni

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

13.3 Decreto attuativo

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

  • individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
  • determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
  • coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
  • aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
  1. ISCRIZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI (RENTRI) – RIAPERTURA

Con l’art. 11 co. 2-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene demandato ad un apposito DM di stabilire la proroga da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) previsto dall’art. 13 co. 1 lett. a) del DM 59/2023.

Tale decreto dovrebbe stabilire che per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, l’iscrizione al RENTRI, di cui all’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, deve essere effettuata dal 15.12.2024 (cioè dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del DM 59/2023 avvenuta il 15.6.2023) ed entro i 120 giorni successivi, ossia entro il 14.4.2025 (in precedenza i giorni erano 60, scaduti il 13.2.2025).

  1. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO – PROROGA DELLA SOSPENSIONE DI RESPONSABILITA’ 

L’art. 3 co. 2 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, estende al 31.12.2025 la sospensione della responsabilità patrimoniale prevista per l’inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 31-octies co. 1 del DL 137/2020.

Secondo la nuova formulazione, l’art. 3 co. 2 del DL 202/2024 proroga la sospensione della responsabilità patrimoniale:

  • con riguardo a tutte le misure soggette agli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato (e non soltanto a quelle relative all’IMU, come previsto ante conversione);
  • fino al 31.12.2025 (posticipando il termine del 30.11.2025 stabilito ante conversione).

 

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