
14 Mag DL 28.2.2025 N. 19 (C.D. “DECRETO BOLLETTE”) CONV. L. 24.4.2025 N. 60 – PRINCIPALI NOVITÀ
PREMESSA
Con il DL 28.2.2025 n. 19, pubblicato sulla G.U. 28.2.2025 n. 49 ed entrato in vigore l’1.3.2025, sono state previste numerose disposizioni urgenti in favore delle famiglie e delle imprese in materia di fornitura di energia elettrica e gas naturale (c.d. “decreto Bollette”).
Il DL 28.2.2025 n. 19 è stato convertito nella L. 24.4.2025 n. 60, pubblicato sulla G.U. 29.4.2025 n. 98 ed entrato in vigore il 30.4.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 19/2025 convertito.
- FRINGE BENEFIT PER LE AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – NUOVA MODALITÀ DI CALCOLO INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 – DISCIPLINA TRANSITORIA
L’art. 6 co. 2-bis del DL 19/2025, inserito in sede di conversione in legge, introducendo il nuovo co. 48-bis all’art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), ha previsto che la previgente modalità di determinazione del fringe benefit continua a trovare applicazione per:
- i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020 al 31.12.2024;
- i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dall’1.1.2025 al 30.6.2025.
Pertanto per tali veicoli:
- non si applica la nuova modalità di determinazione del fringe benefit in relazione alla tipologia di alimentazione del veicolo;
- il fringe benefit va calcolato in base al livello di emissione di anidride carbonica del veicolo.
- MODIFICHE AL C.D. “BONUS ELETTRODOMESTICI”
L’art. 1 co. 3-bis del DL 19/2025, inserito in sede di conversione in legge, apporta alcune modifiche alla disciplina del contributo per l’acquisto di elettrodomestici (c.d. “bonus elettrodomestici”) previsto dall’art. 1 co. 107 – 111 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
2.1 Requisiti
Vengono modificati i requisiti per accedere al contributo, in quanto:
- con riferimento all’elettrodomestico acquistato:
- viene eliminato il requisito della classe energetica non inferiore alla nuova classe B;
- viene invece stabilito che deve trattarsi di elettrodomestici individuati con un apposito DM (resta peraltro fermo che gli elettrodomestici acquistati devono essere prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione europea);
- con riferimento all’elettrodomestico sostituito (da smaltire), viene precisato che questo deve avere una classe energetica inferiore a quella dell’elettrodomestico di nuovo acquisto.
Alla luce delle modifiche recate dall’art. 1 co. 3-bis del DL 19/2025 convertito, dunque, per il 2025 spetta, a favore degli utenti finali, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici se, al contempo:
- l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica, rientra tra quelli individuati con l’apposito DM ed è prodotto in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell’elettrodomestico di nuovo acquisto.
2.2 Misura del contributo
Rimane fermo che il contributo compete per l’acquisto di un solo elettrodomestico e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
- comunque per un importo non superiore a 100,00 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200,00 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000,00 euro annui.
2.3 Disposizioni attuative
Resta confermato il rinvio all’emanazione di un apposito DM per definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.
- IMPIGNORABILITÀ DEGLI IMMOBILI PER IL MANCATO PAGAMENTO DI BOLLETTE ENERGETICHE CONDOMINIALI
L’art. 2 co. 2-bis del DL 19/2025, inserito in sede di conversione in legge, sancisce un divieto di pignoramento immobiliare laddove la procedura esecutiva sia finalizzata al recupero di crediti nascenti dal mancato pagamento delle bollette energetiche condominiali.
L’impignorabilità prevista dalla norma in esame opera, però, solo in presenza di determinati presupposti, soggettivi e oggettivi.
3.1 Ambito soggettivo
Sul piano soggettivo, il divieto di pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 2 co. 2-bis del DL 19/2025 convertito opera ad esclusivo vantaggio dei soggetti c.d. vulnerabili di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 8.11.2021 n. 210, ossia coloro:
- che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’art. 1 co. 75 della L. 4.8.2017 n. 124 (lett. a);
- presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (lett. b);
- che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104 (lett. c);
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse (lett. d);
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi (lett. e);
- di età superiore ai 75 anni (lett. f).
3.2 Condizioni oggettive
Dal punto di vista oggettivo, l’impignorabilità interessa la casa costituente l’unico immobile di proprietà del debitore vulnerabile, purché:
- quest’ultimo vi abbia fissato la propria residenza;
- non si tratti di immobili di lusso aventi le caratteristiche individuate dal DM 2.8.69, oppure di immobili classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ad esempio, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
È, inoltre, necessario che l’ammontare del debito maturato in capo al debitore per il mancato pagamento delle bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000,00 euro.
3.3 Iscrizione dell’ipoteca giudiziale a garanzia del credito condominiale
Il co. 2-ter dell’art. 2 del DL 19/2025, anch’esso inserito in sede di conversione, dispone che nei casi di operatività del divieto di pignoramento immobiliare di cui al precedente co. 2-bis il condominio può comunque iscrivere l’ipoteca giudiziale sull’immobile del debitore, ai sensi dell’art. 2818 c.c., a garanzia del proprio credito.
- CONSULENTE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE
L’art. 5-bis del DL 19/2025, inserito in sede di conversione in legge, riconosce la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, che assiste gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle proprie utenze. Ad esso si applica la disciplina prevista dalla L. 14.1.2013 n. 4, in materia di professioni non organizzate in Ordini o Collegi.
Il consulente deve possedere:
- adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione;
- conoscenza dei vari attori e servizi del settore;
- conoscenza del codice del consumo (DLgs. 206/2005), dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza.
Egli deve, inoltre, curare e aggiornare costantemente la propria formazione professionale.
4.1 Attestazione di qualificazione professionale
La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni può essere attestata da un’associazione professionale costituita ai sensi dell’art. 2 della suddetta L. 14.1.2013 n. 4, cui il professionista risulti iscritto.
L’attestazione è rilasciata dall’associazione, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del rappresentante legale, secondo le modalità di cui all’art. 7 della citata L. 4/2013.
4.2 Certificazione delle competenze
Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità del consulente può essere attesta-to da un ente di certificazione accreditato dall’associazione Accredia, in conformità alla norma UNI 11782:2020.
Viene riconosciuta l’equivalenza delle certificazioni rilasciate in un altro Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera.
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