NOVITÀ A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) COMMERCIO CONFCOMMERCIO

1. ENTE BILATERALE

Il contributo da destinare all’Ente Bilaterale Territoriale stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolato su paga base e contingenza è dovuto per quattordici mensilità ed è comprensivo delle somme a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali.

2. CONGEDI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE  

In attuazione di quanto disposto dalla normativa, l’accordo di rinnovo prevede in favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 90 giorni lavorativi nell’arco temporale di 3 anni.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Ai fini dell’esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima della fruizione del congedo.

Il periodo di congedo è computato ai fini della maturazione di:

  • Anzianità di servizio;
  • Ferie;
  • Tredicesima mensilità;
  • Quattordicesima mensilità;
  • Tfr

Il suddetto congedo può essere prorogato per ulteriori 90 giorni in presenza di particolari ragioni con diritto per la lavoratrice a percepire un’indennità pari al 100% della retribuzione.

La lavoratrice ha inoltre il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con possibilità di chiederne nuovamente la trasformazione a tempo pieno.

La lavoratrice può inoltre chiedere di essere spostata in un’altra sede di lavoro. L’azienda entro 7 giorni dalla richiesta dovrà valutare se possibile provvedere al trasferimento della lavoratrice e nel caso trasferire la stessa.

3. CONTRIBUTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (FONDO EST).

Dal 01 aprile 2025 il contributo obbligatorio al Fondo EST è incrementato in misura pari a 3,00 euro mensili, portando così il contributo totale a carico del datore di lavoro a 15,00 euro mensili.

 4. IL CONGEDO PARENTALE

Oltre ad allinearsi alla nuova disciplina introdotta dalla legge negli ultimi anni in merito al congedo parentale, l’accordo di rinnovo ha ridotto i termini con cui ciascun genitore debba comunicare al datore di lavoro di volersi avvalere del congedo parentale. Infatti, secondo il nuovo accordo è sufficiente un preavviso scritto di almeno 5 giorni invece che di 15 giorni.

 5. NUOVE CAUSALI INTRODOTTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I CONTRATTI A TERMINE

Il contratto collettivo prevede che il rapporto di lavoro a tempo determinato possa essere stipulato o prorogato o rinnovato sino a 24 mesi per le seguenti ragioni:

  • Saldi; durante il periodo dei saldi sia estivi sia invernali.
  • Fiere; assunzione di lavoratori in occasione delle fiere nazionali e interazionali compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera.
  • Festività natalizie; lavoratori assunti tra il 15 novembre e il 15 gennaio.
  • Riduzione dell’impatto ambientale; lavoratori con specifiche professionalità assunti con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.
  • Terziario avanzato; lavoratori con particolari professionalità con l’obiettivo di progettare realizzare assistere e vendere prodotto innovativi anche digitali.
  • Digitalizzazione.
  • Nuove aperture.
  • Incremento temporaneo.

La contrattazione di secondo livello può comunque provvedere a:

  • individuare nuove causali;
  • concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati;
  • verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal Ccnl possano anche essere finalizzate ad incrementare l’orario dei dipendenti part-time presenti nelle unità produttive;
  • individuare manifestazioni / fiere / eventi rilevanti per il contesto territoriale “tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati da manifestazioni / fiere / eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione / fiera / l’evento”.

6. AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE MINIMA PREVISTA DAL CCNL

È previsto un aumento dei minimi tabellari secondo l’importo e alle scadenze sotto riportate

LIVELLO 01.04.23 01.04.24 01.03.25 01.11.25 01.11.26 01.02.2027 TOTALE
QUADRO 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 64,44 416,67
I 46,92 109.48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 39,69 80.94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66

7. UNA TANTUM

A ciascun lavoratore in forza al 22 marzo 2024 sono riconosciuti i seguenti importi a titolo di una tantum in relazione al livello di appartenenza e nelle date sotto indicate:

LIVELLO 01.07.24 01.07.25
QUADRO 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
VI 141,95 141,95
VII 121,53 121,53

 

Gli importi sopra indicati verranno riproporzionati in relazione alla durata del rapporto e all’effettivo esercizio prestato dal dipendente nel periodo tra il 01 gennaio 2022 e il 31 marzo 2023.

Tali importi non costituiranno retribuzione utile per il TFR né saranno computati ai fini di altri istituti contrattuali.

Tali importi saranno ridotti proporzionalmente nel caso di assenze o aspettative non retribuite, par time, sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale.

Gli importi erogati dal 01 gennaio 2022 dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa Una Tantum sino a concorrenza.

8. AUMENTO DELL’INDENNITÀ PREVISTA NEL CASO DI CLAUSOLE FLESSIBILI NEI CONTRATTI PART-TIME

A partire dal 01 gennaio 2025, l’indennità prevista nel caso di clausole elastiche nel contratto part time passa da 120 a 155 euro annui.

9. INCREMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALLA CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA “QUAS

Il contributo obbligatorio alla cassa di assistenza sanitaria “QUAS” è incrementato di 20 euro a partire dl 01 gennaio 2025 e di ulteriori 20 euro dal 01 gennaio 2026.

10. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

L’accordo è inoltre intervenuto sulla classificazione del personale in relazione alle mansioni svolte, in merito a cui la UHY rimane a disposizione per approfondimenti in merito.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui