5 Dicembre 2025 RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENTI – AZIENDE TERZIARIO
PREMESSA
Il 5 novembre 2025 CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e MANAGERITALIA hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (codice CNEL H021).
L’accordo ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 ed i principali argomenti sono:
- aumenti retributivi e nuovo minimo contrattuale;
- piattaforma Welfare CFMT;
- previdenza complementare – Fondo Mario Negri;
- garanzia infortuni – Associazione Antonio Pastore;
- agevolazioni contributive;
- invecchiamento attivo;
- politiche attive per la ricollocazione;
- genitorialità;
- gravi patologie.
1. AUMENTI RETRIBUTIVI E NUOVO MINIMO CONTRATTUALE
Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 800 da erogare in n.3 tranches:
- 320,00 euro mensili dal 1° gennaio 2026;
- 260,00 euro mensili dal 1° gennaio 2027;
- 220,00 euro mensili dal 1° gennaio 2028.
Per effetto degli aumenti retributivi, il minimo contrattuale mensile sarà:
- dal 1° gennaio 2026 minimo contrattuale 4.660,00 euro;
- dal 1° gennaio 2027 minimo contrattuale 4.920,00 euro;
- dal 1° gennaio 2028 minimo contrattuale 5.140,00 euro.
Gli aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile e non possono essere computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse per garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.
2. PIATTAFORMA WELFARE CFMT
Le Parti firmatarie convengono di dare continuità alle previsioni di cui all’articolo 23 del CCNL 12 aprile 2023 e successive modificazioni, con il riconoscimento da parte delle aziende, per il triennio 2026-2028, di un credito welfare contrattuale di un valore minimo di 1.500,00 euro annui.
Tale importo sarà riconosciuto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro, pro quota nel caso di assunzione/nomina intervenuta nel corso dell’anno di riferimento, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part-time.
Nel caso in cui un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto, potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo al 31.12.2025, lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti con riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028.
Viene inoltre ridotto a 36,00 euro annui (18,00 a carico del datore di lavoro e 18,00 a carico del dirigente) il costo di gestione della Piattaforma CFMT, attualmente pari a 50 euro annui; con decorrenza 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, il contributo annuo sarà pari a:
- 308,00 euro a carico del datore di lavoro;
- 148,00 euro a carico del dirigente.
3. PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO MARIO NEGRI
In ottemperanza al piano di riequilibrio approvato dalla Covip, le Parti hanno convenuto un adeguamento del contributo integrativo a carico del datore di lavoro, che viene innalzato dall’attuale 2,47% della retribuzione convenzionale annua al:
- 2,52% a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- 2,57% a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- 2,62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Inoltre, si è concordato di incrementare la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che, a partire dal 1° gennaio 2026 passerà dall’attuale 1% al 2% rispetto alla retribuzione convenzionale annua (fissata dal comma 8 dell’art. 27 del CCNL a 59.224,54 euro).
Quindi, come precisato da Confcommercio nella Comunicazione n. 37 del 5 novembre 2025, la quota di compartecipazione a carico del dirigente passerà dagli attuali 592,25 euro a 1.184,49 euro annui.
4. GARANZIA INFORTUNI – ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE
Le Parti concordano un adeguamento del contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni, a decorrere dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025; da tale data il premio è fissato nella misura di euro 560,00 annui per assicurato (rispetto agli attuali 410 euro annui).
Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente (art. 28, comma 3 del CCNL), sarà, a regime, pari ad euro 5.321,26 annui.
Le Parti concordano, altresì, di modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’articolo 18 – Malattia e infortunio del CCNL:
“a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
- b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.”
Con riferimento al punto b) viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale.
5. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Per garantire equità e sostenibilità, si è stabilito di rimodulare e semplificare le agevolazioni contributive applicate dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore, che non saranno più legate all’età anagrafica e, d’ora in avanti, potranno essere usufruite solo una volta nell’ambito della carriera lavorativa del dirigente, per un periodo massimo di due anni.
I benefici potranno essere riconosciuti per un massimo di 2 anni, elevati a 3 anni in caso di contratti a termine stipulati ex art. 9 dell’Accordo 5 novembre 2025 (invecchiamento attivo) e viene soppressa l’agevolazione contributiva relativa alle aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 48 anni compiuti (art. 31, comma 1, ultimo punto del CCNL). Si evidenza che i suddetti nuovi criteri delle agevolazioni contributive trovano applicazione anche rispetto ai Temporary manager.
Sono, naturalmente, fatti salvi i contratti già formalizzati alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.
6. INVECCHIAMENTO ATTIVO
Al fine di mantenere la stabilità occupazionale dei dirigenti senior e favorire il ricambio generazionale apicale, ai dirigenti con un’età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni), il cui rapporto di lavoro risulti cessato per qualsivoglia motivazione, viene data la possibilità di stipulare un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, con assegnazione di specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring.
Al fine della validità di tali contratti:
- devono essere stipulati presso le Associazioni territoriali di Manageritalia o le Associazioni territoriali di Confcommercio;
- potranno applicarsi, per una sola volta per ogni dirigente, le agevolazioni contributive di cui all’articolo 30, commi 1-3 del CCNL per un massimo di 3 anni, anche nel caso in cui le stesse siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.
In caso di cessazione anticipata del contratto a termine, salvo il caso della giusta causa, al dirigente è dovuto un indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione alla data in cui il contratto di lavoro avrebbe avuto termine, determinata secondo quanto disposto dai commi 7, 12 e 13 dell’articolo 41 del CCNL. Nel caso in cui il contratto sottoscritto sia anche a tempo parziale, l’indennità in parola verrà calcolata prendendo a riferimento la retribuzione riparametrata al tempo pieno.
7. POLITICHE ATTIVE PER LA RICOLLOCAZIONE
Dal 1° gennaio 2026 il contributo corrisposto dal datore di lavoro al CFMT per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti, nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, viene fissato in 2.000,00 euro. Con la stessa decorrenza, nelle tipologie di cessazione da cui deriva il suddetto obbligo contributivo sono incluse le risoluzioni consensuali. Di conseguenza viene modificato l’Allegato H quinquies al Testo Unico 12 aprile 2023.
Per tale tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro il contributo non è dovuto per i dirigenti che alla data di cessazione abbiano compiuto i 64 anni di età.
8. GENITORIALITA’
Al fine di contrastare il fenomeno della denatalità nel nostro Paese, promuovere un ruolo maggiormente attivo dei padri e dare sostegno alle neomamme facilitando il loro rientro al lavoro, le Parti si impegnano a sostenere il programma “Un Fiocco in Azienda” (progetto nato a fine 2010 grazie al Gruppo Donne Manager di Manageritalia Lombardia) sulla base di specifiche intese che saranno formalizzate a latere del presente accordo.
9. GRAVI PATOLOGIE
A favore dei dirigenti che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 106/2025, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi (continuativi o frazionati), in quanto affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, spetta, a totale carico del datore del lavoro e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al FASDAC.
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