6 Ottobre 2026 NUOVO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT AUTO A USO PROMISCUO
PREMESSA
L’art. 2 del D.L.gs. n. 148 del 7 agosto 2026, c.d. Decreto Omnibus, introduce importanti modifiche alla disciplina sulla determinazione del fringe benefit auto a uso promiscuo di cui alla lettera a), comma 4, art. 51, TUIR.
Le modifiche apportate introducono, in particolare, un nuovo criterio di determinazione del valore del fringe basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo, oltre a prevedere specifiche regole in relazione alla riassegnazione dei veicoli e agli optional/allestimenti.
NUOVO REGIME: DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT DAL 2026
La nuova disciplina si applica per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo dal 1° gennaio 2026, anche se i veicoli sono stati ordinati l’anno precedente.
Pertanto, in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, secondo la nuova disciplina, si applicano le seguenti percentuali:
- 10% per i veicoli elettrici a batteria;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 50% per i veicoli alimentati a combustione interna e per gli ibridi non ricaricabili.
Da notare che il calcolo del fringe auto continua a essere determinato in via forfetaria sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, moltiplicata per il costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI relative allo specifico veicolo, quindi:
Costo ACI × 15.000 Km × % in base all’alimentazione – Importo trattenuto al dipendente per eventuali accessori e allestimenti a suo carico.
Altre modifiche introdotte comprendono:
- il criterio sopra descritto trova applicazione anche nel caso in cui il veicolo venga riassegnato a un dipendente diverso dal primo assegnatario. Per esempio, se un veicolo viene riassegnato a un altro dipendente, il dipendente che subentra mantiene lo stesso regime e pertanto tale dipendente si vedrà applicati i coefficienti fiscali in base al tipo di alimentazione come sopra descritto;
- introduzione di una maggiorazione rispetto al valore sopra indicato nel caso di veicoli posseduti per oltre 5 anni dalla data di immatricolazione.
Il criterio forfetario base sopra indicato si applica fino al quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del quinto anno, il valore del fringe benefit determinato secondo il criterio forfetario sopra indicato deve essere maggiorato del 50%. La medesima regola si applica anche ai veicoli che, nel corso della loro vita aziendale, vengano successivamente assegnati a dipendenti diversi dal primo utilizzatore.
Quindi, per esempio se il valore del fringe benefit per i primi 5 anni di immatricolazione è pari a 2.000,00 euro, dal sesto anno sarà pari a 3.000,00 euro.
Ad oggi la maggiorazione sopra indicata del 50% riguarda tutte le tipologie di veicoli a prescindere dal tipo di alimentazione (quindi anche i veicoli elettrici). Potrebbero esserci nel futuro nuove leggi/circolari volte ad escludere i veicoli elettrici dall’applicazione di tale maggiorazione.
- Introduzione di una specifica previsione per gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI.
Qualora il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di optional o allestimenti ulteriori rispetto alle dotazioni di serie e tali componenti i) non siano valorizzati nelle tabelle ACI (che comprendono le dotazioni di serie previste dal costruttore per il modello e l’allestimento di riferimento) e ii) non siano stati acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit deve essere incrementato forfetariamente del 5%.
Nota bene: anche un solo optional non previsto nelle Tabelle ACI e non a carico del dipendente comporterebbe quindi l’incremento del 5% del fringe benefit.
Resta comunque ferma la regola che le somme eventualmente trattenute al dipendente a fronte degli accessori e degli allestimenti sono integralmente deducibili dal valore del fringe benefit. Analogamente, le somme corrisposte dal dipendente per la mera concessione del veicolo riducono il valore del benefit imponibile.
Eccezione all’applicazione del nuovo regime sopra indicato.
In caso di successiva riassegnazione del veicolo a un diverso dipendente: se un veicolo soggetto alla disciplina transitoria (emissioni CO2) viene riassegnato a un altro dipendente anche nell’anno 2026, il dipendente che subentra mantiene lo stesso regime e pertanto tale dipendente si vedrà applicati i coefficienti fiscali in relazione alla classe di emissione di anidride carbonica (dal 25 al 60%).
- REGIME TRANSITORIO: EMISSIONI CO2
Per i seguenti veicoli continua ad applicarsi il regime vigente fino al 31 dicembre 2024 basato sulle emissioni di CO₂., in particolare:
- veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025,
Per tali veicoli il fringe benefit è quindi determinato applicando, alla percorrenza convenzionale di 15.000 km e al relativo costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali:
- 25% per emissioni fino a 60 g/km;
- 30% per emissioni superiori a 60 e fino a 160 g/km;
- 50% per emissioni superiori a 160 e fino a 190 g/km;
- 60% per emissioni superiori a 190 g/km.
In deroga a quanto sopra detto, se il veicolo, ordinato entro il 31.12.2024, e la cui immatricolazione, il cui contratto di assegnazione e consegna siano avvenute nel 2025, è possibile applicare la nuova disciplina (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in) se più favorevole.
Nota bene
- anche per tali veicoli il cui regime è basato sulle emissioni di CO₂ dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore del fringe benefit come sopra calcolato deve essere maggiorato del 50%;
- le medesime disposizioni si applicano anche in caso di successiva riassegnazione del veicolo a un diverso dipendente; ovvero, per esempio, se un veicolo soggetto alla disciplina transitoria (emissioni CO2) viene riassegnato a un altro dipendente anche nell’anno 2026, il dipendente che subentra mantiene lo stesso regime e pertanto tale dipendente si vedrà applicati i coefficienti fiscali in relazione alla classe di emissione di anidride carbonica (dal 25 al 60%).
- a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche per i veicoli soggetti al precedente regime basato sulle emissioni di CO₂ trova applicazione la maggiorazione forfetaria del 5% prevista in caso di i) accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI; ii) non acquistati direttamente dal dipendente (la disposizione fa salvi i comportamenti assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in relazione alle modalità di tassazione di accessori e optional specificando che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate).
- CHIARIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE
Alla luce delle modifiche normative, si raccomanda alle aziende di effettuare un controllo delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo, verificando per ciascun veicolo:
- data di prima immatricolazione;
- data di assegnazione al dipendente;
- eventuale riassegnazione a un dipendente diverso dal primo assegnatario;
- tipologia di alimentazione;
- presenza e valore di optional e allestimenti non inclusi nelle tabelle ACI;
- eventuali somme addebitate o trattenute al dipendente.
Per ulteriori informazioni, potete contattarci qui